Che cosa la chiesa deve abbandonare e che cosa deve soltanto riconoscere per attraversare questa epoca di crisi
Indice
Il salto della fede
Nel racconto che il midrash costruisce attorno all’uscita dall’Egitto, la lentezza del popolo in fuga non ha una sola causa. Gli israeliti portano con sé l’argento e l’oro consegnati dagli egiziani, li caricano sui carri, li nascondono nelle sacche degli animali, li tengono stretti come garanzia contro un futuro incerto. Quel peso rallenta la marcia e il Faraone, alle spalle, guadagna terreno. Con le montagne da un lato e il mare dall’altro, il popolo si trova intrappolato oltre che dalla geografia anche dal proprio carico.
Mosè stende la mano sul mare e le acque si aprono per comando divino, senza che qualcuno vi metta piede. Solo a quel punto, con il varco visibile, il popolo esita per la paura. Nahshon ben Aminadab è colui che si getta per primo nelle acque già divise, mentre dietro a lui Israele lo segue sull’asciutto[1]. Il balzo non produce il prodigio, ne è la conseguenza ed è il punto su cui si regge l’intero uso teologico dell’immagine.
Abbandonare, conservare, modificare
Non c’è la pretesa di applicare punto per punto questo midrash alla condizione ecclesiale presente. È un’immagine e come tale dice una cosa sola con chiarezza: non si passa a una condizione nuova portando intatto tutto ciò che si è sempre posseduto. Jürgen Werbick[2], nel suo ultimo lavoro sull’esaurimento ecclesiale, pone la domanda nei termini giusti per una Chiesa che si percepisce a fine ciclo: che cosa non va gettato via, che cosa va compreso in modo nuovo, più biblico e più umano, che cosa è stato falsificato nel corso della storia e ora, purificato, deve riemergere in primo piano? La tripartizione vale meglio, per la Chiesa di oggi, della semplice endiadi fra ciò che si tiene e ciò che si getta: alcune cose vanno effettivamente abbandonate, altre vanno reinterpretate senza essere abbandonate, altre ancora, come la dignità battesimale, vanno recuperate dal loro stesso oblio.
Il carico della chiesa
Il carico che rallenta la Chiesa di oggi ha una fisionomia riconoscibile, quell’impianto antico e non più attuale, non più replicabile nelle forme in cui si è consolidato. Il clericalismo, prima di tutto, come habitus che identifica l’autorità con il grado sacro, anziché con il servizio effettivo. La sinodalità ridotta a concessione della parola, dove consultare significa lasciar parlare, non ascoltare per decidere insieme. L’esclusione dei laici dai processi propriamente deliberativi, non per incapacità , ma per statuto. Una struttura parrocchiale pensata per un mondo di prossimità fisica e stabilità sociale che non esiste più nella forma in cui fu concepita. Un ruolo del presbitero costruito attorno a compiti che oggi molti laici preparati potrebbero svolgere con pari o maggiore competenza, senza che questo tocchi in nulla la specificità sacramentale del ministero ordinato.
Il caso più recente non richiede di scomodare l’archeologia ecclesiale. Il 24 giugno 2026 Leone XIV ha firmato il motu proprio Confirma fratres tuos, che riscrive l’ordinamento del Vicariato di Roma. Il Consiglio episcopale, che la costituzione di Francesco del 2023 aveva collocato come luogo apicale del discernimento e delle decisioni, presieduto dal Papa in persona, torna oggi organo consultivo, presieduto dal cardinale vicario, chiamato a esprimere un parere sulle principali questioni pastorali e amministrative[3]. Il dubbio è che non sia un’anomalia isolata, ma un ritorno alla regola. Nel diritto canonico vigente il voto consultivo, non quello deliberativo, è il regime ordinario di quasi ogni organismo in cui siedono anche laici, dal consiglio pastorale parrocchiale al consiglio per gli affari economici, e resta tale persino per il consiglio presbiterale, dove il deliberativo è concesso solo nei casi tassativamente elencati dal Codice[4]. Se il sospetto regge, l’episodio romano non introduce un arretramento da un’eccezione: riassorbe l’unica eccezione recente dentro la gravità di un impianto che vale ovunque.
Quale sacramento abilita?
Da qui in avanti, l’immagine biblica iniziale cambia scena: prima il carico da deporre, ora la mancanza di coraggio per attraversare il varco già aperto. Sono due problemi distinti, uno di struttura da riformare, l’altro di dignità da riconoscere. Il can. 129 §1 sta esattamente sul crinale fra i due e richiede un trattamento diverso perché è la norma che assegna corpo giuridico all’esclusione dai processi deliberativi già segnalata sopra. Se il clericalismo, la sinodalità ridotta a concessione, la struttura parrocchiale sono abitudini e prassi, correggibili con un cambiamento di mentalità pastorale, il can. 129 §1 è diritto positivo vigente e riserva l’abilità alla potestà di governo a chi ha ricevuto l’ordine sacro, un dato che nessun atto di conversione, personale o comunitaria, può da solo modificare.
Il termine di paragone non è la generosità con cui un ministro ordinato riconosce la competenza di un laico in questo o quel campo, insegnamento compreso, dove peraltro il diritto già consente ampiamente il concorso dei laici idonei. Il termine di paragone è se la Chiesa stessa, nella sua legislazione più recente, ammetta che la potestà di governo possa essere, quando l’idoneità lo giustifica, esercitata da chi non è ordinato. La risposta, per una parte del governo ecclesiastico, è già positiva: la costituzione Praedicate Evangelium del 2022 stabilisce che qualunque fedele può presiedere un dicastero della Curia romana, in virtù della potestà vicaria ricevuta dal Romano Pontefice, e la prassi lo ha già confermato con la nomina di una religiosa non ordinata alla guida di un dicastero[5].
Riconoscere senza concedere
Resta uno scarto che l’onestà intellettuale impone di dichiarare. Quella apertura riguarda la potestà vicaria della Curia romana, esercitata in nome del Papa; la potestà ordinaria della Chiesa particolare, quella del vescovo diocesano e del parroco, resta oggi retta dal principio che lega governo e ordine sacro in modo unitario e gli uffici di vicario episcopale e di vicario giudiziale restano riservati ai presbiteri. Il precedente curiale apre, anziché risolvere, la questione per la parrocchia e per la diocesi. Mostra che il principio dell’idoneità non è incompatibile con il diritto vigente, perché in un settore del governo ecclesiastico è già la norma. Resta da decidere se, e come, estenderlo dove oggi non arriva ancora.
È qui che l’immagine di Nahshon torna utile: il varco non si apre perché qualcuno lo merita con un gesto di ardimento straordinario, il varco è già aperto quando Nahshon vi entra: quello che manca non è un titolo da guadagnare, è il coraggio di camminare in ciò che è già stato dato. Trasferita alla dignità battesimale, l’immagine smonta esattamente la logica della concessione. Il laico non riceve un posto nella Chiesa come premio per una prova di idoneità che la gerarchia valuta e dispensa a piacimento, lo riceve perché il battesimo lo ha già costituito corresponsabile della missione, prima e indipendentemente da qualunque riconoscimento ulteriore. Ciò che manca, nella maggior parte dei casi, non è l’idoneità dei laici, che spesso c’è già e non aspetta altro, manca il coraggio della gerarchia di lasciarli camminare in uno spazio che il sacramento ha già aperto. Una Chiesa che tratta la corresponsabilità laicale come concessione da elargire a chi si dimostra sufficientemente meritevole ripete, capovolta, la paura di Israele sulla riva: tratta come premio da conquistare ciò che è già una condizione data. La dignità non ha bisogno del diritto per esistere, esiste già nel battesimo. Il can. 129 §1, nella sua forma vigente[6], non la nega esplicitamente, semplicemente la ignora, non la traduce in potestà di governo. Una sua eventuale riforma[7] non la istituirebbe, si limiterebbe a smettere di ignorarla. Per ora è la conversione a dover muoversi per prima, non per produrre un dono che non le appartiene, ma per smettere di trattenere sulla riva chi quel dono lo ha già ricevuto.
Conclusione
Quel che si porta con sé attraversando, per tornare alla tripartizione di Werbick, non è meno importante di quel che si abbandona. La dignità battesimale, comune a ogni fedele prima di ogni distinzione di stato, non è fra le cose da gettare. Non è nemmeno, a rigore, fra le cose perdute da recuperare, perché sacramentalmente non si è mai persa: è fra le cose che la prassi ecclesiale ha lasciato cadere nell’oblio, pur senza mai negarle in dottrina, e che ora, riconosciute per quello che già sono, possono tornare al centro. Non si tratta di svuotare la Chiesa della sua struttura sacramentale, si tratta di lasciare che quella struttura torni a poggiare su ciò che le è realmente proprio, il battesimo, e non su un carico che nessuno, oggi, saprebbe più dire perché continui a portare con sé.
[1]Neri, U. (a cura di). (1976). Il canto del mare: Midrash sull’Esodo. Città Nuova. Nella sequenza riportata da questa edizione le acque si dividono per comando divino (Es. 14, 16 e 21) e solo in seguito, per la paura del popolo, Nahshon ben Aminadab compie il balzo nel mare già diviso (pp. 56-57).
[2]Werbick, J. (2026). Il cristianesimo può scomparire? Credere in un tempo di esaurimento ecclesiale. Queriniana.
[3]Leone XIV. (2026, 24 giugno). Confirma fratres tuos. Lettera apostolica in forma di motu proprio sulla revisione della costituzione apostolica In Ecclesiarum communione circa l’ordinamento del Vicariato di Roma. Vatican.va. Il Consiglio episcopale, definito nel 2023 «organo primo della Sinodalità » e «luogo apicale del discernimento e delle decisioni» presieduto dal Papa, viene ricondotto a organo consultivo presieduto dal cardinale vicario.
[4]Codice di Diritto Canonico (1983), cann. 129 §1, 207 §1, 500 §2, 536 §2. Il can. 129 §1 riserva l’abilità alla potestà di governo a chi ha ricevuto l’ordine sacro; i cann. 500 §2 e 536 §2 fissano il voto consultivo come regime ordinario dei consigli presbiterale e pastorale, riservando il deliberativo ai soli casi tassativamente previsti.
[5]Francesco. (2022, 19 marzo). Praedicate Evangelium, II, n. 5: «Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell’esercizio del suo munus primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di questi ultimi». Cfr. la nomina di suor Simona Brambilla a prefetta del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (gennaio 2025).
[6] La revisione dell’attuale CJC è iniziata ufficialmente 20 novembre 1965, ben 56 anni fa, e conclusasi nel 1983 con la pubblicazione. Tra questa edizione e la precedente, del 1917, intercorrono 66 anni.
[7] Anche Severino Dianich, per altri motivi, ha auspicato la revisione del CJC («Solo una vera e propria, esplicita e conclamata riforma di alcuni canoni del Codice» in S. Dianich, Perché la sinodalità domanda la riforma del Codice, 9 luglio 2026 su Settimananews https://www.settimananews.it/diritto/la-sinodalita-domanda-la-riforma-del-codice/).
